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Lavavetri ai semafori: le responsabilità del Comune

LawOgni automobilista, quale “cittadino e fruitore delle pubbliche vie”, patisce ormai da anni la presenza, presso gli incroci regolati da impianti semaforici, dei lavavetri i quali, nella maggior parte dei casi, allo scattar del rosso, impongono con arroganza ed insistenza il lavaggio del parabrezza. Si sottolinea “con arroganza” perché comunque, prima di chiedere all’automobilista il permesso di procedere al “lavaggio”, spesso hanno già appoggiato sul parabrezza la loro spugna bagnata e quindi “sporcato il vetro”. Per sfinimento l’automobilista acconsente alla pulizia per poi corrispondere una modica cifra, più per ragioni “umanitarie” che di risultato.
Non è detto, tuttavia, che tali comportamenti debbano essere obbligatoriamente subiti senza possibilità di reazione.
Il Comune, quale ente proprietario della strada, è tenuto, ai sensi dell’art. 14 C.d.S., ad adottare ogni misura idonea ad impedire o far cessare questi comportamenti molesti, oltre che pericolosi per la circolazione. Ragion per cui l’automobilista che dimostri la percorribilità di una determinata via (ad es. tragitto giornaliero casa-lavoro) e la presenza dei lavavetri su quella determinata via (ad es. tramite semplici fotografie scattate anche dal proprio cellulare) potrebbe vedersi riconoscere dalle preposte Autorità un equo danno di natura esistenziale.

a cura dell’avv. Luigi Sciacovelli

Danni da fumo: ma siamo sicuri di conoscerne gli effetti?

LawLa circostanza che il fumo da sigarette nuoce alla salute è un fatto ormai notorio sin dagli anni ’60 dello scorso secolo. La produzione e commercializzazione di sigarette costituisce attività pericolosa ai sensi dell’art. 2050 c.c., perché il rilevante pericolo che essa introduce consegue all’uso tipico e normale del prodotto, e non ad un suo uso anomalo.

Vi è una responsabilità del produttore nei confronti di tanti consumatori ammalatisi di cancro ai polmoni, sino a quando la legge non ha imposto l’obbligo di introdurre avvisi da inserire nelle etichette dei prodotti (ad es. “il fumo uccide”; “il fumo nuoce gravemente alla salute”; ect. ect..). La condotta del fumatore che persevera nel fumare, nonostante la consapevolezza dei rischi di danno, costituisce causa efficiente esclusiva dell’evento, ai sensi dell’art. 41 c.p., valendo ad interrompere il nesso di causalità tra l’omissione di avvertenze sui rischi del fumo e il danno.

Ma siamo davvero convinti che una generica e striminzita avvertenza su un’etichetta del prodotto sia sufficientemente efficace a far desistere il consumatore dal fumare?

Tanti altri prodotti di consumo, oltre il tabacco, sono parimenti dannosi per la salute dei consumatori e vengono costantemente sconsigliati dai medici; il consumatore rischia così di incorrere nell’errore di considerare le predette avvertenze come semplici e generiche “prescrizioni di stile”.

Ad avviso di chi scrive una seria prevenzione per la salute del consumatore di tabacco dovrebbe essere riprogrammata dal legislatore ed imposta ai produttori; ad esempio potrebbe sicuramente essere utile inserire, all’interno dei pacchetti di sigarette, un foglietto illustrativo (come un comune bugiardino dei medicinali) ove riportare le singole malattie che il fumo può generare (quantomeno quelle conosciute ad oggi), le percentuali dei decessi per il fumo (anno per anno), le condizioni fisiche a cui si riduce un malato di cancro o anche di enfisema polmonare da fumo (magari anche tramite delle immagini).

Questa sicuramente potrebbe essere una giusta prevenzione.

a cura dell’avv. Luigi Sciacovelli

 

E’già tempo di prenotazioni per viaggi e vacanze? Conoscendo i vostri diritti partirete con una marcia in più

LawÈ tempo di prenotazioni per le vacanze ed ogni anno vi sono tantissime lamentele da parte dei consumatori principalmente per la perdita dei bagagli negli aeroporti di destinazione. Il mancato recapito del bagaglio produce, inevitabilmente, una serie di disagi al “consumatore” per l’impossibilità di utilizzare gli oggetti personali in esso presenti e per la necessità di dover comperare sul posto l’occorrente che non gli è stato recapitato. Tutto ciò comporta una diminuzione della serenità e della comodità del viaggio, per cui sarà sicuramente utile ricordare di:

  • Dichiarare, prima della partenza, oggetti di particolare valore all’interno del bagaglio;
  • Denunciare immediatamente, presso gli appositi uffici in aeroporto, la mancata restituzione del bagaglio;
  • Conservare tutti gli scontrini per le spese effettuate di prima necessità;
  • Attivarsi, a vacanza conclusa, con una formale richiesta di risarcimento dei danni nei confronti della compagnia aerea.

La Giurisprudenza è da anni ormai consolidata nel riconoscere al viaggiatore/consumatore, vittima di un tale disagio, il giusto risarcimento non patrimoniale nonché il rimborso delle spese sostenute e non programmate.

a cura dell’avv. Luigi Sciacovelli

Usura bancaria: realtà o bluff?

LawCon la sentenza n. 350/2013, la Suprema Corte di Cassazione ha cristallizzato, in modo più o meno chiaro, un principio ormai consolidatosi nel corso degli anni e cioè quello secondo cui “anche il tasso di mora concorre alla determinazione degli interessi usurari”. Questo non equivale però a dire che detti interessi di mora vadano sommati a quelli corrispettivi. Continua a leggere Usura bancaria: realtà o bluff?

Non più vittima della malasanità

LawAumenta sensibilmente il numero di persone che si rivolgono alla nostra Associazione per questioni attinenti la malasanità. Uno di questi, che emotivamente ha colpito maggiormente, è il caso di una donna incinta che a causa di alcuni farmaci prescrittigli dal proprio medico curante, controindicati per una gestante, manifestava una grave forma di intolleranza, e si sospetta che anche il nascituro possa aver subito delle sofferenze.

E’ fuor di dubbio che il medico è tenuto ad una adeguata conoscenza della natura e degli effetti dei farmaci, delle loro indicazioni, controindicazioni, interazioni e delle prevedibili reazioni individuali, nonché delle caratteristiche di impiego dei mezzi diagnostici e terapeutici che prescrive ed utilizza.

Il concetto di responsabilità presuppone quello di illecito, e siccome nel nostro caso dimostrare l’illecito potrebbe risultare un compito tutt’altro che arduo, è fuor di dubbio che il medico in questione potrebbe rispondere dei danni, sia temporanei che eventualmente permanenti, causati alla povera malcapitata.

a cura dell’avv. Luigi Sciacovelli