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Danni da fumo: ma siamo sicuri di conoscerne gli effetti?

LawLa circostanza che il fumo da sigarette nuoce alla salute è un fatto ormai notorio sin dagli anni ’60 dello scorso secolo. La produzione e commercializzazione di sigarette costituisce attività pericolosa ai sensi dell’art. 2050 c.c., perché il rilevante pericolo che essa introduce consegue all’uso tipico e normale del prodotto, e non ad un suo uso anomalo.

Vi è una responsabilità del produttore nei confronti di tanti consumatori ammalatisi di cancro ai polmoni, sino a quando la legge non ha imposto l’obbligo di introdurre avvisi da inserire nelle etichette dei prodotti (ad es. “il fumo uccide”; “il fumo nuoce gravemente alla salute”; ect. ect..). La condotta del fumatore che persevera nel fumare, nonostante la consapevolezza dei rischi di danno, costituisce causa efficiente esclusiva dell’evento, ai sensi dell’art. 41 c.p., valendo ad interrompere il nesso di causalità tra l’omissione di avvertenze sui rischi del fumo e il danno.

Ma siamo davvero convinti che una generica e striminzita avvertenza su un’etichetta del prodotto sia sufficientemente efficace a far desistere il consumatore dal fumare?

Tanti altri prodotti di consumo, oltre il tabacco, sono parimenti dannosi per la salute dei consumatori e vengono costantemente sconsigliati dai medici; il consumatore rischia così di incorrere nell’errore di considerare le predette avvertenze come semplici e generiche “prescrizioni di stile”.

Ad avviso di chi scrive una seria prevenzione per la salute del consumatore di tabacco dovrebbe essere riprogrammata dal legislatore ed imposta ai produttori; ad esempio potrebbe sicuramente essere utile inserire, all’interno dei pacchetti di sigarette, un foglietto illustrativo (come un comune bugiardino dei medicinali) ove riportare le singole malattie che il fumo può generare (quantomeno quelle conosciute ad oggi), le percentuali dei decessi per il fumo (anno per anno), le condizioni fisiche a cui si riduce un malato di cancro o anche di enfisema polmonare da fumo (magari anche tramite delle immagini).

Questa sicuramente potrebbe essere una giusta prevenzione.

a cura dell’avv. Luigi Sciacovelli

 

Non più vittima della malasanità

LawAumenta sensibilmente il numero di persone che si rivolgono alla nostra Associazione per questioni attinenti la malasanità. Uno di questi, che emotivamente ha colpito maggiormente, è il caso di una donna incinta che a causa di alcuni farmaci prescrittigli dal proprio medico curante, controindicati per una gestante, manifestava una grave forma di intolleranza, e si sospetta che anche il nascituro possa aver subito delle sofferenze.

E’ fuor di dubbio che il medico è tenuto ad una adeguata conoscenza della natura e degli effetti dei farmaci, delle loro indicazioni, controindicazioni, interazioni e delle prevedibili reazioni individuali, nonché delle caratteristiche di impiego dei mezzi diagnostici e terapeutici che prescrive ed utilizza.

Il concetto di responsabilità presuppone quello di illecito, e siccome nel nostro caso dimostrare l’illecito potrebbe risultare un compito tutt’altro che arduo, è fuor di dubbio che il medico in questione potrebbe rispondere dei danni, sia temporanei che eventualmente permanenti, causati alla povera malcapitata.

a cura dell’avv. Luigi Sciacovelli