In una nota rilasciata recentemente da ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) vengono finalmente fornite delucidazioni riguardo alla nuova normativa in materia di riscossione e versamento degli oneri di sistema.
Innanzitutto viene ricordato che gli oneri sono previsti dal legislatore al fine di finanziare diversi obiettivi di interesse generale, ad esempio lo sviluppo delle fonti rinnovabili, i bonus sociali, ecc. Questi oneri sono imposte indirette concepite come maggiorazioni del costo del servizio di trasporto dell’energia.
Fino al 2017, l’Autorità, con l’obiettivo di raccogliere interamente il gettito complessivo, d’accordo con le società di fatturazione e distribuzione della materia energetica, aveva applicato il c.d. Codice Rete, obbligando così tutti i soggetti della filiera al versamento degli oneri, anche se non effettivamente riscossi dal cliente finale. Recentemente questo sistema è stato stravolto da alcune sentenze del giudice amministrativo, adito da alcune società di vendita.
Secondo la ricostruzione dell’autorità giudiziaria gli oneri di sistema sono dovuti esclusivamente dal cliente finale e dunque le società di vendita e distribuzione sono tenute al versamento dei soli oneri effettivamente incassati. Secondo ARERA questo nuovo approccio porterebbe ad un potenziale aumento dei casi di mancato versamento ed a comportamenti opportunistici da parte dei venditori.
ARERA ha dunque cercato di porre un rimedio al fine di evitare in primo luogo un’improvvisa riduzione degli oneri di sistema, che ricordiamo, finanziano importantissime attività di interesse pubblico, e in secondo luogo, conseguente al primo, un aumento generalizzato ed indiscriminato della voce “oneri di sistema” nelle bollette del cliente finale.
Secondo questa nuova impostazione, i venditori e i distributori continuano ad essere obbligati al versamento per intero degli oneri fatturati, anche se non effettivamente incassati. È inoltre concesso agli operatori di ottenere, in un secondo tempo, la restituzione di una quota degli oneri non incassati sulla base di un meccanismo che premierà l’efficienza dei venditori e dei distributori a ridurre e contenere i casi di morosità. Si sottolinea che il sistema appena prospettato si applica esclusivamente al mancato incasso degli oneri generali di sistema e non anche alle morosità relative alla materia energetica, alle tariffe di rete o ad ogni altra voce della fornitura.
Infine, questo nuovo meccanismo si applica a tutti i clienti finali a prescindere dalla tipologia di contratto e secondo una proiezione dell’autorità stessa, non inciderà sulle bollette finali del cliente domestico tipo per più di 2 euro l’anno.