Con la sentenza n. 350/2013, la Suprema Corte di Cassazione ha cristallizzato, in modo più o meno chiaro, un principio ormai consolidatosi nel corso degli anni e cioè quello secondo cui “anche il tasso di mora concorre alla determinazione degli interessi usurari”. Questo non equivale però a dire che detti interessi di mora vadano sommati a quelli corrispettivi. Infatti, se così fosse, la maggior parte dei mutui sarebbero usurari e, come conseguenza dell’accertata violazione delle norme di legge, la Banca avrebbe da restituire tutti gli interessi pagati dal consumatore e pretendere da questi, per il futuro, soltanto il capitale.
Molti consumatori, la maggior parte mal consigliati, hanno intentato azioni giudiziarie conclusesi, a loro discapito, con sentenza di condanna.
L’interesse previsto in un contratto di mutuo può essere usurario sin dalla sua stipulazione, prevedendo la norma “sia gli interessi convenuti nel contratto stesso, sia quelli promessi”. Con l’interesse corrispettivo dovrà tenersi conto anche di tutte le spese sborsate dal consumatore nella fase di accesso al credito. Detti interessi, sia i corrispettivi tenuto conto delle altre spese sia quelli moratori, devono disgiuntamente essere confrontati con il tasso soglia pubblicato trimestralmente dalla Banca d’Italia. In caso di superamento si avrà USURA.
Il consiglio che prudentemente ci si sente di dare ad ogni singolo consumatore è quello di rivolgersi a professionisti che trattano in modo specifico la materia, in modo da valutare, con la giusta ponderatezza, l’eventualità di promuovere azioni giudiziarie senza dover correre il rischio di subire, oltre il danno, la beffa.
a cura dell’avv. Luigi Sciacovelli