Ecco quanto contenuto nel Decreto Cura Italia:
–Cassa Integrazione in deroga, estesa a tutto il territorio nazionale e a tutti i dipendenti, a prescindere dal settore produttivo. Possono ricorrervi tutti i datori di lavoro (anche per aziende con meno di 5 dipendenti), che riducono o sospendono l’attività a seguito dell’emergenza in corso, con la nuova causale “COVID-19”, fino ad un massimo di 9 settimane
-Indennizzo di 600 euro su base mensile, non tassabile, per lavoratori autonomi e partite IVA (professionisti non iscritti agli ordini, co.co.co. in gestione separata, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori del settore spettacolo, lavoratori agricoli)
–Equiparazione alla malattia per quanto riguarda il periodo trascorso in quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria, relativamente al settore privato
-La possibilità di usufruire, per i figli di età non superiore a 12 anni (o con disabilità grave), del congedo parentale per 15 giorni aggiuntivi, al 50% della retribuzione. Alternativamente è prevista l’assegnazione di un “bonus babysitter” nel limite di 600 euro (1000 euro per il personale del Servizio sanitario nazionale e Forze dell’ordine)
-Ulteriori 12 giornate di permesso mensile per chi usufruisce della legge 5 febbraio 1992 n.104
-Sostegno alla liquidità delle famiglie e delle imprese, con una moratoria dei finanziamenti a micro, piccole e medie imprese (relativamente a mutui, leasing, aperture di credito e finanziamenti a breve scadenza)
–Sospensione:
- per i settori più colpiti, dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria per i mesi di marzo e aprile (no limiti di fatturato), insieme al versamento IVA di marzo (settori interessati: turistico-alberghiero, termale, trasporto passeggeri, ristorazione e bar, cultura, sport, istruzione, parchi divertimento, eventi, sale giochi e centri scommesse
- dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi per contribuenti con fatturato fino a 2 milioni di euro (versamenti IVA, ritenute e contributi di marzo)
- fino al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte dell’Agenzia delle Entrate
- dei termini per la riscossione di cartelle esattoriali, per saldo e stralcio e rottamazione-ter, dell’invio nuove cartelle e degli atti esecutivi
– Premio di 100 euro (non tassabili) ai lavoratori con reddito annuo lordo fino a 40.000 euro, che nel mese di marzo svolgono la propria prestazione sul luogo di lavoro
– Proroga fino al 31 agosto 2020 della validità dei documenti di riconoscimento scaduti o in scadenza
INOLTRE, Arera ha deciso di sospendere i distacchi per morosità dal 10 marzo al 3 aprile. Ne beneficiano i clienti di fornitura elettrica in bassa tensione, i clienti gas con consumo inferiore a 200mila metri cubi standard e tutti i titolari di forniture acqua.
L’accesso al Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR) è stato fatto slittare al 18 giugno 2020 come termine ultimo di presentazione dell’istanza (fonte Il Sole 24 Ore)