E’ stato finalmente rilasciato dall’Agenzia delle Entrate il modello di dichiarazione sostitutiva per attestare la non detenzione del televisore e non pagare il canone Rai. Un provvedimento che interessa circa 2-3 milioni di famiglie.
COSA POSSO DICHIARARE?
Il titolare di utenza per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale può presentare:
- una dichiarazione sostitutiva di non detenzione di un apparecchio televisivo da parte di alcun componente della famiglia anagrafica in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica;
- una dichiarazione sostitutiva di non detenzione, da parte di alcun componente della famiglia anagrafica in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica, di un apparecchio televisivo ulteriore rispetto a quello per cui è stata presentata entro il 31 dicembre 2015 una denunzia di cessazione dell’abbonamento radio-televisivo per suggellamento;
- una dichiarazione sostitutiva che il canone di abbonamento alla televisione per uso privato non deve essere addebitato in alcuna delle utenze elettriche intestate al dichiarante in quanto il canone è dovuto in relazione all’utenza elettrica intestata ad altro componente della stessa famiglia anagrafica, di cui il dichiarante comunica il codice fiscale;
- una dichiarazione sostitutiva per il venir meno dei presupposti di una dichiarazione sostitutiva precedentemente resa.
N.B. La dichiarazione sostitutiva può essere resa dall’erede in relazione all’utenza elettrica intestata transitoriamente ad un soggetto deceduto.
MODALITA’ E TERMINI DI INVIO
L’autocertificazione, per il 2016 dovrà essere inviata in via telematica, su una piattaforma ad hoc dell’Agenzia delle entrate, entro il 10 maggio 2016 oppure a mezzo raccomandata entro il 30 aprile, ed avrà effetto per l’intero canone dovuto per l’anno 2016. La dichiarazione presentata tramite raccomandata dal 1° maggio 2016 ed entro il 30 giugno 2016, oppure in via telematica dall’11 maggio 2016 al 30 giugno 2016, avrà effetto per il canone dovuto per il semestre luglio-dicembre dello stesso anno. La dichiarazione presentata dal 1 luglio al 31 gennaio 2017 avrà effetto per l’intero canone dovuto per l’anno 2017. La documentazione ha validità annuale e dovrà essere dunque rinnovata ogni anno fino a che sussista la principale condizione per evitare il canone: non possedere l’apparecchio. Una volta a regime, la dichiarazione sostitutiva presentata entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento, a partire dal 1° luglio dell’anno precedente, ha effetto per l’intero canone dovuto per l’anno solare di riferimento. La medesima dichiarazione sostitutiva, presentata dal 1° febbraio ed entro il 30 giugno dell’anno solare di riferimento, ha effetto per il canone dovuto per il semestre solare successivo a quello di presentazione.
N.B. Sarà a cura di chi invia il modello conservare tutte le ricevute per dieci anni.
ONLINE
Se la dichiarazione sostitutiva viene presentata entro il 10 maggio 2016 ->Vale per l’intero canone dovuto per il 2016
Se la dichiarazione sostitutiva viene presentata dall’11 maggio 2016 ed entro il 30 giugno 2016 -> Vale solo per il canone dovuto per il semestre luglio-dicembre 2016
Se la dichiarazione sostitutiva viene presentata dal 1° luglio 2016 ed entro il 31 gennaio 2017 -> Vale per l’intero canone dovuto per il 2017
Dal prossimo anno:
- La dichiarazione sostitutiva viene presentata entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento, a partire dal 1° luglio dell’anno precedente -> Vale per l’intero canone dovuto per l’anno solare di riferimento.
- La dichiarazione sostitutiva viene presentata dal 1° febbraio ed entro il 30 giugno dell’anno di riferimento -> Vale per il canone dovuto per il semestre solare successivo a quello di presentazione
Chi la presenta?
La dichiarazione sostitutiva è presentata:
- a) direttamente dal contribuente o dall’erede mediante il sito internet dell’Agenzia delle entrate, utilizzando le credenziali Fisconline o Entratel rilasciate dall’Agenzia delle entrate, a partire dal prossimo 4 aprile;
- b) tramite gli intermediari abilitati, come i Caf, appositamente delegati dal contribuente.
La dichiarazione si considera presentata nella data risultante dalla ricevuta rilasciata in via telematica dall’Agenzia delle entrate.
È fatto comunque obbligo ai suddetti intermediari:
- di consegnare al dichiarante una copia della ricevuta rilasciata dall’Agenzia delle entrate;
- di conservare l’originale della dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal dichiarante unitamente alla copia del documento di identità del dichiarante stesso;
- di conservare la delega del dichiarante alla trasmissione della dichiarazione sostitutiva. I suddetti documenti sono conservati per l’ordinario termine di prescrizione decennale e sono esibiti a richiesta dell’Agenzia delle entrate.
RACCOMANDATA
Se la dichiarazione sostitutiva viene presentata entro il 30 aprile 2016 ->Vale per l’intero canone dovuto per il 2016
Se la dichiarazione sostitutiva viene presentata dal 1° maggio 2016 ed entro il 30 giugno 2016 -> Vale solo per il canone dovuto per il semestre luglio-dicembre 2016
Se la dichiarazione sostitutiva viene presentata dal 1° luglio 2016 ed entro il 31 gennaio 2017 -> Vale per l’intero canone dovuto per il 2017
Dal prossimo anno:
- La dichiarazione sostitutiva viene presentata entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento, a partire dal 1° luglio dell’anno precedente -> Vale per l’intero canone dovuto per l’anno solare di riferimento.
- La dichiarazione sostitutiva viene presentata dal 1° febbraio ed entro il 30 giugno dell’anno di riferimento -> Vale per il canone dovuto per il semestre solare successivo a quello di presentazione
Chi la presenta?
Nei casi in cui non sia possibile la trasmissione telematica, il modello può essere presentato, unitamente ad una copia di un valido documento di riconoscimento, a mezzo del servizio postale in plico raccomandato senza busta al seguente indirizzo:
Agenzia delle entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino.
La dichiarazione si considera presentata nella data di spedizione risultante dal timbro postale. La ricevuta dell’avvenuta spedizione è conservata per l’ordinario termine di prescrizione decennale ed è esibita a richiesta dell’Agenzia delle entrate.
ATTIVAZIONE NUOVA UTENZA ENERGIA ELETTRICA
I soggetti che attivano una nuova utenza per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale, che non siano già titolari di altra utenza residenziale nell’anno di attivazione, presentano la dichiarazione sostitutiva entro la fine del primo mese successivo a quello di attivazione della fornitura di energia elettrica, con effetto a decorrere dalla data di attivazione della fornitura stessa.
In via transitoria per l’anno 2016, per le nuove utenze attivate nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2016 la dichiarazione sostitutiva presentata a mezzo del servizio postale entro il 30 aprile 2016 e in via telematica fino al 10 maggio 2016 ha effetto a decorrere dalla data di attivazione della fornitura stessa.
La dichiarazione sostitutiva di variazione dei presupposti di una dichiarazione sostitutiva precedentemente ha effetto per il canone dovuto dal mese in cui è presentata.
Le dichiarazioni sostitutive presentate all’Agenzia delle entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV a decorrere dal 1° gennaio 2016 e anteriormente alla data di pubblicazione del presente provvedimento si considerano valide a condizione che contengano tutti gli elementi richiesti dal modello di dichiarazione approvato per la specifica tipologia di dichiarazione resa.
Fonte: Adoc Nazionale